Con la sentenza n. 28296 del 12.10.2020, la Corte di Cassazione ha affermato che risponde dell’infortunio mortale sul lavoro, causato dal malfunzionamento di un macchinario, anche l’importatore/rivenditore dello stesso macchinario, qualora questo non sia conforme alle prescrizioni in materia di sicurezza. Nel caso di specie la non conformità era stata riscontrata nel manuale d’uso il quale non contemplava l’obbligo di utilizzo di una catena di sicurezza.
La Cassazione ha affermato che l’importatore/rivenditore si sarebbe dovuto rappresentare la situazione di pericolo connessa al contenuto carente del manuale d’uso del macchinario, in ossequio ai principi dettati in punto di prevedibilità dell'evento.
Secondo i Giudici tale carenza comporta anche la violazione dell'art. 6 del D.Lgs. 626/1994 (normativa applicabile al tempo degli avvenimenti) che vieta la fabbricazione e la vendita di macchine non rispondenti alla disciplina in materia di sicurezza. Tale norma ha come diretto destinatario il venditore del macchinario, avendo egli l'onere di verificare la congruità del prodotto importato e commercializzato e dei suoi accessori rispetto alla normativa in materia di sicurezza.
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avv. Marco Falsiroli