La Corte di Cassazione, in una recente sentenza (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 27194 del 23.10.2019), si è occupata di un caso relativo alla validità di un marchio registrato in data precedente ad una denominazione di origine protetta (D.O.P.).

La vertenza traeva origine da una sanzione amministrativa inflitta ad un noto consorzio di caseifici per aver utilizzato sui propri prodotti una dicitura geografica ritenuta evocativa di una D.o.p. in modo ingannevole per il consumatore.

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, che ha stabilito che è possibile utilizzare un marchio coincidente a un’indicazione geografica tutelata da D.o.p. ma alle seguenti condizioni:

- il marchio deve essere stato registrato in epoca antecedente alla D.o.p.;
- il marchio deve limitarsi, senza alcuna contraffazione o imitazione, ad individuare il prodotto nella sua reale provenienza geografica;
- il marchio deve essere stato registrato in buona fede.

 

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avv. Christian Cerutti