Con la recente sentenza 3494/2021 la Cassazione ha stabilito che, in materia di sicurezza sul lavoro, l’amministratore di una srl è responsabile penalmente qualora conceda in uso all'impresa datrice di lavoro dell'infortunato una macchina (nel caso di specie una pressa e nastro trasportatore) nonché i dispositivi di protezione individuali non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (in particolare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro).

La Cassazione ha in particolare ritenuto che tale responsabilità non potesse escludersi per il fatto che nel contratto di comodato era previsto il totale esonero da responsabilità del comodante «in merito al funzionamento ed alle modalità di utilizzo dei macchinari, soprattutto se oggetto di modifica e utilizzate in linea di produzione». I Giudici hanno infatti evidenziato che la condotta del comodante (ossia l’amministratore della società che ha concesso in uso la macchina) si pone in diretto nesso causale con l'infortunio occorso al lavoratore in virtù della specifica previsione dell'art.23 d. lgs. n.81/2008. Tale norma individua un particolare divieto a carico di colui che concede in uso macchinari ed attrezzature di lavoro non conformi alle prescrizioni antinfortunistiche, dalla cui violazione derivano conseguenze di rilievo penale che non possono essere eluse con una clausola di esonero da responsabilità contenuta in un contratto, che comporta effetti civili oltretutto limitati alle parti dell'accordo, secondo il principio generale dettato dall'art. 1372 cod. civ.

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avv. Marco Falsiroli

Studio Legale Santosuosso Avvocati Lexcom