Per l’installazione di sistemi audiovisivi è necessario stipulare un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in assenza, dell’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, secondo quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). Tali adempimenti non possono essere sostituiti dalla richiesta di consenso al trattamento dei dati relativi alla videosorveglianza ai dipendenti.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza n. 50919 del 16 dicembre 2019.

Nel caso di specie, un datore di lavoro era stato condannato al pagamento di un’ammenda per aver installato un sistema di videosorveglianza presso la sede della società, senza aver raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali interne, né richiesto l’autorizzazione all’Ispettorato. Il datore di lavoro aveva precisato di aver richiesto ad ogni lavoratore il consenso al trattamento di videosorveglianza ritenendo che ciò escludesse tali adempimenti.

La Corte di Cassazione, ha precisato l’art 4 della L. 300/1970 in materia di installazione di impianti da cui possa derivare il controllo a distanza, risponde al superiore interesse collettivo della tutela della dignità dei lavoratori e che pertanto solo le rappresentanze sindacali, espressione di un interesse superindividuale, possono esprimere un consenso libero.

In particolare, sul punto, i Giudici hanno affermato che tra il datore di lavoro ed il lavoratore vi sia una “diseguaglianza di fatto” tale per cui il consenso manifestato dal dipendente, considerato contraente debole, non può essere considerato libero ed espresso.

 

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avv. Martina Pasetto