Con una recentissima sentenza di ottobre 2020, la Corte di Giustizia Europea è tornata ad esprimersi sull’inidoneità di una casella pre-selezionata, da parte del soggetto che tratta i dati personali, a configurare consenso validamente espresso da parte dell’interessato.

Il caso era relativo ad una compagnia di servizi di comunicazione rumena che, nelle condizioni di contratto, aveva indicato il trattamento di conservazione delle carte di identità dei clienti, (trattamento non indispensabile per la fornitura del servizio) con casella di consenso già spuntata prima della sottoscrizione del contratto.  

L’ ANSPDCP (Autorità nazionale di sorveglianza del trattamento dei dati personali rumena) e la Corte di Giustizia Europea hanno confermato che tale modalità non consente di considerare il consenso liberamente espresso e, pertanto, rende illecito il trattamento.

Secondo la Corte, inoltre, tale circostanza risulta aggravata dal fatto che le clausole contrattuali, così come formulate, avrebbero potuto indurre in errore il cliente circa la possibilità di stipulare il contratto in questione, pur negando il consenso al trattamento dei suoi dati.

 

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avv. Martina Pasetto