Costituisce accesso abusivo ai sistemi informatici (art 615 ter c.p.) la condotta di un soggetto che, avendo legittimamente le chiavi di accesso al sistema, vi si introduce per estrapolare informazioni o compiere azioni estranee rispetto alle finalità per cui detiene le chiavi stesse.

Nel caso di specie, la persona si era introdotta nel sistema informatico della società della quale era socio, al fine di effettuare il backup dei dati e servirsene nello svolgimento di un’ autonoma attività professionale.

La Cassazione, con sentenza n. 34296 dello scorso 2 dicembre 2020, ha ritenuto che tale condotta integri il reato di accesso abusivo ai sistemi informatici, in quanto il soggetto si era servito delle credenziali per svolgere un’attività ulteriore, diversa dagli scopi previsti dalla società.

Tale pronuncia si pone sulla scia di quanto già affermato dalla Cassazione, secondo la quale per stabilire se l’accesso ad un sistema ad opera di soggetto abilitato sia o meno abusivo, si dovrà individuare il motivo per il quale il soggetto era munito di chiavi di accesso. Sarà pertanto sanzionabile l’accesso esercitato in contrasto con gli scopi che sono alla base dell’attribuzione di tale potere.

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avv. Martina Pasetto

Studio Legale Santosuosso Avvocati Lexcom