E’ lecita la condotta del datore di lavoro volta a recuperare file e informazioni contenute nel pc aziendale in caso di cancellazione volontaria degli stessi da parte del dipendente.

Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con una recente sentenza, n. 33809 dello scorso 12 novembre 2021.

Nel caso di specie il dipendente di un’azienda aveva violato l’obbligo di fedeltà inviando a terzi ingenti quantità di prodotti gratuitamente o a prezzo di costo, aveva intrattenuto relazioni con soggetti in concorrenza, aveva rivelato informazioni tecniche sui metodi di produzione aziendale.

Le conversazioni relative a tali attività erano state memorizzate sul pc e cancellate dal dipendente prima della riconsegna del pc alla società.

Quest’ultima, tuttavia, era riuscita ad acquisirne il contenuto tramite l’intervento di un perito informatico, nonostante tutte le conversazioni fossero state eliminate dal pc.

A seguito dell’avvio dell’azione giudiziale da parte della società per l’ottenimento del risarcimento dei danni, i giudici del merito avevano ritenuto che tale modalità di acquisizione delle conversazioni doveva ritenersi lesiva della segretezza della corrispondenza e delle password del dipendente, negando quindi il risarcimento.

La Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi a seguito di ricorso della società, ha invece rivisto la precedente posizione evidenziando, anzitutto, che il dipendente aveva volontariamente eliminato le conversazioni prima di riconsegnare il dispositivo, condotta idonea ad integrare il reato di cui all’art 635 c.p. (danneggiamento delle informazioni, dati e programmi informatici).

Oltre a ciò,  la Corte ha precisato che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita,  se necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare, qualunque siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza, alla sola condizione che vangano rispettati i doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza rispetto allo scopo che si intende raggiungere.

avv. Martina Pasetto

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