La recente ordinanza della Corte di Cassazione (7378/2023) consente di fare un rapido punto della situazione sul tema della distribuzione selettiva e della tutela del marchio di prodotti di lusso.

La vicenda trae origine dalla commercializzazione di un prodotto contraddistinto da un noto marchio di gioielleria, all’interno di un outlet sito in un centro commerciale e dalla conseguente domanda giudiziale del produttore volta ad ottenere l’inibizione alla vendita.

Dopo i due gradi di giudizio di merito, la Cassazione ha affermato, in sintesi, che:

- in base al principio di esaurimento del marchio, nessuna esclusiva sui diritti (di rivendita) derivanti dal marchio può essere vantata dal titolare del marchio dopo il primo atto di messa in commercio. Una volta che il titolare del marchio mette in commercio il bene nel territorio dell’Unione Europea perde le relative facoltà di privativa.

- tale principio è tuttavia derogato dalla creazione di una distribuzione selettiva ovvero un sistema secondo il quale il titolare, accertati determinati requisiti del distributore, può obbligare lo stesso distributore a non vendere a terzi non autorizzati;

- in ogni caso la sola circostanza che un rivenditore sia estraneo alla distribuzione selettiva, non è di per sé una violazione dei diritti del marchio e pertanto le sole modalità di vendita in un outlet all’interno di un centro commerciale non sono da sole sufficienti ad arrecare pregiudizio al marchio.

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