L’aumento straordinario dell’energia elettrica, che ha raggiunto costi non prevedibili e superiori rispetto alle normali oscillazioni dei prezzi di mercato, consente la richiesta di scioglimento del contratto di fornitura.

E’ quanto affermato dal Tribunale di Arezzo il quale, con una recentissima ordinanza del giugno 2022, ha disposto la risoluzione di un contratto di deposito e movimentazione di merci stipulato dalle parti, in ragione della totale indisponibilità a rinegoziare le condizioni contrattuali, dimostrata dalla controparte,  a fronte della richiesta della ricorrente.

Il Tribunale, conformemente anche a precedenti pronunce giurisprudenziali, ha ritenuto che la parte che riceve uno svantaggio dal protrarsi dell'esecuzione del rapporto alle condizioni originariamente pattuite, deve avere la possibilità di rinegoziarne il contenuto, in base al dovere generale di buona fede e correttezza.

In presenza di un rifiuto alla rinegoziazione, lo scioglimento del contratto di fornitura può essere disposto d’urgenza dal Giudice,  per eccessiva onerosità sopravvenuta.

La sentenza citata, così come i precedenti giurisprudenziali richiamati introducono il tema della “necessaria” rinegoziazione dei contratti per l’imprevedibile modifica dei prezzi delle materie prime e consentono di affermare che la risoluzione dei contratti di fornitura, non è perseguibile per la semplice variazione del costo delle materie prime rientrante nella ordinaria oscillazione dei prezzi.

Tuttavia,  in presenza di abnormi cause di natura economica e finanziaria, di carattere generale o particolare che incidano sui prezzi (e sul contratto) in maniera straordinaria e imprevedibile, come ad esempio la crisi economica e finanziaria alla quale si è aggiunto il conflitto bellico in atto in Europa, il rifiuto di rinegoziare consente di ricorrere Giudice per ottenere urgentemente lo scioglimento del contratto di fornitura.

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