Con l’Ordinanza n. 18530 del 7 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito e rafforzato i principi in tema di responsabilità del produttore in caso di difetti del prodotto, affermando alcuni profili di particolare interesse per le imprese.

Il  caso in esame era relativo ad un macchinario per l’edilizia venduto da un rivenditore ma prodotta da un terzo, che è crollato durante l’utilizzo.

L’acquirente ha agito in giudizio nei confronti sia del venditore sia del produttore.

La Cassazione  ha affermato che il produttore risponde a titolo extracontrattuale (art. 2043 c.c.) anche nei confronti del terzo acquirente, qualora abbia immesso sul mercato un bene difettoso o potenzialmente pericoloso, configurando così un dovere diretto di prevenzione anche verso gli utilizzatori finali, indipendentemente dal rapporto cliente/fornitore.

È stato, altresì, ribadito che l’onere informativo gravante sul produttore al momento della vendita (al rivenditore o a terzi) deve essere preciso, dettagliato e tempestivo, rapportato alle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili al momento dell’immissione in commercio, specifico rispetto ai rischi di utilizzo, non generico o approssimativo, escludendo pertanto che una generica segnalazione di rischio del bene possa esonerare da responsabilità.

La pronuncia rafforza, quindi, la tutela dell’acquirente e amplia la sfera di responsabilità del produttore, confermando la necessità di una maggiore diligenza preventiva e informativa da parte del produttore nella predisposizione di contratti sia di vendita che di distribuzione.

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