Con recente sentenza (n. 33548/2022) la Cassazione si è espressa in materia di responsabilità penale del datore di lavoro, del dirigente delegato alla sicurezza e del costruttore di un macchinario dal quale sono derivate lesioni ad un lavoratore (perdita di tre dita della mano).
In particolare, la Corte si è interrogata sulla responsabilità del costruttore del macchinario a seguito di modifiche successive alla vendita, apportate dal compratore durante l’esecuzione del lavoro.
Nel caso di specie, la macchina era stata venduta dal costruttore conforme normativa in materia di salute e sicurezza e con certificazione CE.
A seguito dell’acquisto, tuttavia, erano state apportare delle modifiche e non era stata svolta una riverifica della conformità agli standard di sicurezza.
In considerazione di ciò, la Corte ha ritenuto che le modifiche apportate avessero determinato un subentro dell’acquirente nella posizione di garanzia.
E’ stato infatti escluso che il costruttore, dopo la vendita del prodotto, si sarebbe dovuto attivare per porre rimedio ad eventuali rischi connessi a modifiche apportate dal compratore.
E’ stato invece ritenuto responsabile dell’omessa verifica della regolarità dei macchinari messi a disposizione dei dipendenti il dirigente delegato alla sicurezza, il quale non avrebbe dovuto confidare nella sola originaria dichiarazione di conformità, ma accertare l’attualità dei requisiti.
La Corte ha quindi affermato che è onere di chi ha il compito di vigilare sulla salute e sicurezza accertare la attuale conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di adottare le conseguenti azioni.
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