Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (V sez., sentenza del 4.12.2019), si è occupata di un caso relativo alla tutelabilità dei termini non geografici ricompresi nelle “denominazioni di origine protette” e nelle “indicazioni geografiche protette” (DOP/IGP).

Nello specifico, il quesito da risolvere da parte dei giudici di Lussemburgo era se i termini non geografici “aceto” e “balsamico” - ricompresi nella IGP “Aceto Balsamico di Modena” - potessero o meno godere della protezione della IGP ed essere tutelati in caso di imitazione o evocazione.

La vicenda vedeva contrapposti il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena e una società tedesca, accusata di utilizzare in modo illecito il termine “balsamico” per denominare il proprio aceto (non conforme al disciplinare dell’IGP): il primo grado di giudizio aveva dato ragione al consorzio, ma in appello era stata la società tedesca a prevalere.

Sul punto, è intervenuta in ultima battuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha stabilito, che i termini “aceto” e “balsamico” sono da considerare come termini comuni e la protezione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena” non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa.

 

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avv. Christian Cerutti