La società che mantiene attivo ed accede all’account di posta elettronica di un dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro commette un illecito sanzionabile.

In tal senso si è espresso il Garante Privacy, con provvedimento dello scorso 4 dicembre 2019, ribadendo in modo chiaro principi già in precedenza richiamati.

Nel caso di specie, un dipendente contestava all’ex datore di lavoro di aver mantenuto attivo il suo account di posta nonostante il rapporto di lavoro fosse concluso da oltre un anno e mezzo e di aver consultato la posta elettronica ricevuta in tale account, nonostante il dipendente non fosse stato previamente informato di tali trattamenti.

L’interessato apprendeva infatti tale circostanza solo nel corso di un giudizio instaurato nei suoi confronti da parte del suo ex datore di lavoro, riscontrando tra la documentazione prodotta una mail ricevuta sulla sua casella di posta dopo un anno dalla fine del rapporto di lavoro.

Il Garante, interpellato sul punto, ha ritenuto illecite le modalità adottate dalla società, evidenziando che subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro gli account di posta riconducibili ad un dipendente debbano essere rimossi, con la contestuale adozione di sistemi automatici che indichino indirizzi alternativi a chi contatta la casella di posta e l’introduzione di accorgimenti tecnici che impediscano la visualizzazione dei messaggi in arrivo.

Il Garante ha infatti precisato che l’adozione di tali misure consente, da un lato, al datore di lavoro di accedere ad informazioni necessarie per la gestione e prosecuzione della propria attività e, dall’altro, il rispetto della riservatezza sulla corrispondenza del dipendente.

Per tali ragioni il Garante, dopo aver dichiarato illecito il trattamento svolto, ha ammonito la società ad adeguarsi alle prescrizioni indicate sopra.

 

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avv. Martina Pasetto