Con una recente ordinanza (1253/2026) la Cassazione ha ribadito i caratteri distintivi del contratto di agenzia rispetto a quelli del procacciatore d’affari.
Nella prima tipologia di contratto è previsto l'obbligo dell'agente di svolgere un'attività stabile e continuativa di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente in una determinata zona. Tale attività dovrà essere svolta in modo autonomo dall’agente con rischio proprio.
Diversamente il contratto di procacciamento d’affari prevede lo svolgimento di una attività di raccolta degli ordini con modalità episodica, occasionale e senza vincolo di stabilità.
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