Conformemente alla giurisprudenza ormai consolidata, anche una recente sentenza della Cassazione (13646/2026) ha statuito che il committente di lavori edili affidati in appalto a terzi, deve adeguarsi a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale tenendo in particolare conto della pericolosità dei lavori affidati.

Tuttavia la giurisprudenza distingue il committente professionale da quello privato.

Mentre il committente privato che affida in appalto lavori (ad esempio relativi alla manutenzione del suo appartamento) non è tenuto a conoscere, al pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa sulla sicurezza ma deve scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che la stessa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi,  il committente professionale ha diversi obblighi normativi (D.lgs 81/2008) tra i quali  quello di elaborare un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, comunque, ridurre al minimo i rischi da interferenze e fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui i lavoratori dell'appaltatore sono destinati ad operare.

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