L'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente.

Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest'ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32 Cost., comma 2).

Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute.

Questo è il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità ( si veda tra tutte Cass., Sez. un., 11/11/2019, n.28985) e ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.18283 del 25.06.2021.

Nel caso di specie un paziente aveva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti la condotta a suo dire negligente di un medico (specialista) oculista che gli aveva somministrato una terapia farmacologica per "uveite acuta bilaterale" al di fuori del Protocollo medico e senza monitorarlo prima e dopo il periodo di trattamento. Non solo, ma lo stesso lamentava anche di non essere stato informato adeguatamente delle possibili conseguenze di tale terapia e quindi che il comportamento del medico aveva anche violato il diritto di scegliere se rifiutare la terapia farmacologica ovvero di “accettare il rischio di una disfunzione visiva in luogo di quella renale".

Il consenso libero e informato è volto a garantire la libertà di autodeterminazione terapeutica dell'individuo ed è obbligo legislativamente previsto alla L. n. 219 del 2019, art. 1, commi 3-6, art. 3, commi 1-5, e art. 5, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

In tale modo viene quindi garantito al paziente di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico o anche di rifiutare (in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale) la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla , salvo che ricorra uno stato di necessità.

La struttura e il medico hanno dunque il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell'intervento, ai suoi rischi,

alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili nonchè delle implicazioni verificabili, esprimendosi in termini adatti al livello culturale del paziente interlocutore, adottando un linguaggio a lui comprensibile, secondo il relativo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.

Secondo la giurisprudenza in materia, pertanto,  il consenso non può mai essere presunto o tacito ma deve essere sempre espressamente fornito, dopo avere ricevuto un'adeguata informazione che deve risultare anch'essa esplicita.

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avv. Ilaria Turri