In materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, si pone spesso il tema della individuazione delle attività necessarie da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Premesso che in assenza di specifiche deleghe interne al CdA, l’obbligo di conformità normativa e quindi l’obbligo di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro fa capo all’intero Consiglio, può ritenersi sufficiente una semplice “presa d’atto” delle attività svolte dal precedente CdA?
La giurisprudenza che in passato ha affrontato tale tema ha ritenuto che il principio generale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è quello per cui, il datore di lavoro (CdA) , nel momento in cui assume tale qualifica è nel contempo investito di un obbligo generale di valutazione dei rischi, ovvero da una analisi generale di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e di individuazione degli strumenti di mitigazione e di governo degli stessi.
Conseguentemente, nel caso di avvicendamento del CdA e quindi nel caso di avvicendamento nella posizione di garanzia in una impresa già costituita, il nuovo datore di lavoro (CdA), “nell'assolvere all'obbligo giuridico di gestione dei rischi presenti nella organizzazione, deve muovere dalla personale analisi di tali rischi in vista della individuazione delle misure di prevenzione e protezione, potendo, all'esito di essa, anche solo fare proprie quelle già realizzate” (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 28/09/2023) 26/02/2024, n. 8282).
Sulla base di tale sentenza sembra potersi concludere per l’insufficienza di una semplice “presa d’atto” ma per la necessaria (ri)valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione, anche se con facoltà di far proprie le valutazioni ed attività del precedente CdA.
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