Con provvedimento n. 20945 del 20 giugno 2026 la Cassazione si è pronunciata sulle caratteristiche necessarie per la validità delle clausole vessatorie previste in un contratto di fornitura di energia elettrica stipulato on-line.

La Corte ha affermato che anche ai contratti conclusi telematicamente si applica l’art. 1341 cc in tema di clausole vessatorie, con la conseguente necessità della doppia sottoscrizione.

Tali clausole, per essere valide, devono pertanto essere specificamente approvate per iscritto dall’acquirente mediante una doppia sottoscrizione anche mediante utilizzo del codice OTP (one time password) ricevuto via mail o via SMS.

Non possono, al contrario essere ritenute valide le sottoscrizioni delle clausole vessatorie avvenute mediante una spunta di flag (ovvero mediante il semplice riempimento con un clik del mouse della casella).

In tal caso le stesse clausole sono da ritenersi invalide.