La Corte di Cassazione (nella recente sentenza n. 14763/2022) è tornata ad approfondire il tema del risarcimento del danno in caso di violazione del diritto di esclusiva di zona in un contratto di agenzia.

Come noto, il diritto di esclusiva è un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia. Tale diritto può essere derogato dalle parti ma, ove non derogato (o per una previsione contrattuale o per fatti concludenti), vincola contrattualmente il preponente a non promuovere o concludere continuativamente e direttamente gli affari nella zona dell’agente e a non avvalersi di altri agenti o collaboratori per la promozione degli affari in tale zona.

E’ quindi escluso che il preponente possa operare con continuità nella zona esclusiva dell’agente anche se è riconosciuta al preponente la facoltà di concludere, direttamente nella zona di esclusiva singoli affari, anche di rilevante entità, dal cui compimento sorge tuttavia il diritto dell'agente a percepire le cosiddette provvigioni indirette (v. Cass. n. 15069 del 2008).

Nel caso specifico il preponente risultava aver leso il diritto di esclusiva di un agente a mezzo di altri incaricati che avevano concluso nella sua zona territoriale alcuni contratti assicurativi. I Giudici, richiamando precedenti giurisprudenziali, hanno affermato il diritto dell’agente al risarcimento dei danni contrattuali nei confronti del preponente ed extracontrattuali nei confronti degli agenti concorrenti, con termine di prescrizione decennale e quinquennale decorrente dai singoli contratti conclusi in violazione dell'esclusiva.

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