Con una recentissima ordinanza del 04.05.2023 n.11675, la Corte di Cassazione ha deciso in merito al diritto alla provvigione del mediatore immobiliare.

Nel caso in esame la società P srl aveva conferito incarico al mediatore, Immobiliare E., di trasferire a terzi alcuni immobili di proprietà della società stessa. Successivamente, però, era stata effettuata una cessione di quote sociali ai terzi non da parte della società ma dei singoli soci.

L’Immobiliare E. richiedeva il pagamento della provvigione concordata, pari a circa € 20.000,00, ma la società P srl rifiutava il pagamento.

Quest’ultima riteneva infatti che:

-             non vi fosse identità tra l’affare concluso e quello per cui era stata svolta la mediazione;

-             non vi fosse corrispondenza nemmeno tra le parti poste in contatto dal mediatore e quelle che avevano perfezionato la cessione.

Sia in primo grado, sia in Corte di Appello, veniva invece confermato il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.

La società P. s.r.l. proponeva quindi ricorso per Cassazione, sostenendo di nulla dovere alla Immobiliare E.

Con l’ordinanza in oggetto la Suprema Corte ha ribadito i seguenti principi:

  1. a)           il diritto alla provvigione sorge quando l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore;
  2. b)          la nozione di "affare" va intesa come operazione di natura economica, suscettibile di conseguenze giuridiche e deve dunque intendersi in senso generico, anche ove si articoli in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico;
  3. c)           l’attività del mediatore deve essere, perciò, remunerata anche quando le parti diano all’affare una forma giuridica diversa da quella per cui il mediatore abbia prestato la propria opera, come pure è consentito che le parti sostituiscano altri a sé stessi nella stipulazione del contratto, senza pregiudizio per i diritti del mediatore;
  4. d)          sussiste l’identità dell’affare ai fini del diritto alla provvigione ove i contraenti, in luogo che perfezionare la vendita di un immobile, originariamente programmata, abbiano inteso ottenere il medesimo risultato economico mediante il trasferimento delle quote della società titolare, dovendo ritenersi che, anche in tal caso, l’operazione sia stata condotta e conclusa per effetto dell’opera del mediatore

 

Nel caso in esame, spettava quindi alla P. s.r.l. il pagamento della provvigione, sussistendo l’originaria identità dell’operazione dal punto di vista soggettivo, ossia una correlazione e continuità tra il soggetto che aveva partecipato alle trattative e coloro che ne avevano preso il posto in sede di stipulazione negoziale.

Infatti l’attività di mediazione era stata svolta a favore della società, considerato che il suo amministratore aveva sempre agito in nome e per conto della P srl e non in nome personale.

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Avv. Ilaria Turri