Il Garante per la protezione dei dati personali, con recente provvedimento, ha sanzionato Sky Italia per violazioni commesse nell’ambito dell’ attività di marketing.

L’Autorità aveva avviato un’istruttoria a seguito di numerose segnalazioni giunte dagli utenti che avevano lamentato la ricezione di comunicazioni commerciali, via mail e telefono, senza aver prestato il consenso.

Dall’ istruttoria è emerso che alcuni utenti erano stati contattati in base ad un consenso acquisito molto tempo prima e in alcuni casi in epoca antecedente al GDPR, senza che la società ne verificasse l’idoneità anche dopo la nuova normativa.

La documentazione dei consensi acquisiti da società fornitrici di dati è apparsa inoltre non idonea a comprovare in modo inequivocabile la volontà degli interessati, in presenza di file Excel modificabili. In alcuni casi, in violazione della normativa, la Società considerava valido un consenso che conteneva, in un’unica formulazione, le distinte finalità di marketing e di comunicazione di dati a terzi per attività promozionali. Inoltre la Società considerava idoneo il consenso al marketing automaticamente fornito dagli utenti in fase di registrazione al sito internet e quello reso obbligatoriamente per poter usufruire del servizio offerto.

Oltre a ciò, è emerso che la Società svolgeva attività di telemarketing  senza verificare l’iscrizione delle utenze contattate nel Registro Pubblico delle Opposizioni prima di ogni campagna promozionale.

Per le violazioni sopra descritte, il Garante ha comminato una sanzione pecuniaria di 842.062 ed ha ingiunto alla Società di verificare, anche mediante controlli a campione, la liceità delle utenze da contattare e di adottare misure adeguate a contestualizzare la volontà dell’interessato a ricevere telefonate promozionali, registrando nei sistemi le modalità e i tempi di acquisizione dei dati personali.

In assenza di uno specifico consenso degli interessati, l’Autorità ha vietato ogni ulteriore trattamento con finalità promozionale dei dati personali riferiti ad account aperti sulla piattaforma della Società, affermando che il fatto di disporre di un account per una piattaforma on demand non equivaleva ad un consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali.

Martina Pasetto