Può configurarsi una attività in concorrenza tra due società, in ragione dell’utilizzo di un differente canale di distribuzione del prodotto? E di conseguenza,  se una società vende il prodotto sul territorio tramite negozi ed un’altra vende il prodotto on-line, può sussistere una concorrenza sleale?

Questo il caso affrontato dalla Corte di Cassazione in una recentissima sentenza relativa alla commercializzazione di prodotti elettronici.

I Giudici,  hanno innanzitutto  premesso che la concorrenza è una competizione tra i soggetti economici il cui obiettivo di autoaffermazione nel mercato si raggiunge conquistando, a danno del concorrente, maggiore clientela. Tuttavia, la mancanza di clientela comune, tra i suddetti soggetti economici, impedisce il sorgere di ogni concorrenza e dunque impedisce ogni abuso del relativo diritto.

Il presupposto indefettibile dell'illecito concorrenziale è quindi la comunanza di clientela che è data dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.

La modalità di commercializzazione del prodotto non riveste, allora, decisivo rilievo ai fini della configurabilità del rapporto di concorrenza che deve ravvisarsi  ove il medesimo prodotto, attraverso diversi canali di distribuzione, sia indirizzato a quanti avvertano il medesimo bisogno di mercato e possano essere quindi interessati a procurarselo.

La Corte ha pertanto concluso sulla possibile configurabilità di una sleale concorrenza anche se basata su differenti canali distributivi.

 

Per informazioni scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.