In caso di affidamento dei lavori, il committente non può limitarsi al controllo dell'iscrizione nel Registro dell’impresa scelta, ma deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa stessa e la sua capacità organizzativa, tenuto conto della pericolosità dei lavori affidati e delle attrezzature impiegate.

Questo il contenuto di una recente sentenza della Cassazione (43717/2024) la quale ha riconosciuto la responsabilità penale del committente sia per la scelta dell'impresa  (essendo lo stesso committente tenuto agli obblighi di verifica imposti dal Testo Unico Sicurezza art. 90 D. Lgs. n. 81/2008)  sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, rilevando che l'obbligo di verifica non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.

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