Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C-815/19, sentenza del 29.04.2021), si è occupata di un caso relativo all’ammissibilità dell’aggiunta di ingredienti non- biologici a prodotti alimentari biologici.

Nello specifico, il quesito da risolvere da parte dei giudici di Lussemburgo era relativo all’ammissibilità, per un produttore di bevande di soia biologiche, dell’utilizzo come ingrediente, nella preparazione dei prodotti, di un’alga rossa ricca di calcio non biologica.

La Corte Amministrativa Federale tedesca chiedeva alla Corte di Giustizia di fornire l’interpretazione del diritto dell’Unione in materia.

La Corte stabiliva che l’utilizzo dell’alga marina, in quanto ingrediente non biologico inserito nella trasformazione di alimenti biologici, è vietato.

I Giudici Europei infatti ribadivano il principio che consente l’uso di un ingrediente non biologico negli alimenti biologici solo se ricorrono determinate condizioni: ovvero in caso di assenza di alternative autorizzate (requisito dell’indispensabilità) e dell’impossibilità, senza ricorrere a tale ingrediente, di produrre o di conservare tali alimenti o di rispettare requisiti dietetici previsti sulla base della normativa dell’Unione (requisito della necessità). E, nel caso in questione, l’aggiunta dell’alga rossa non è stata ritenuta indispensabile per la produzione o la conservazione della bevanda in commercio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo studio inviando una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Studio Legale Santosuosso Avvocati Lexcom