Nell’ambito di un contratto di agenzia avente ad oggetto la conclusione di contratti per la vendita di caffè, l’ex agente citava in giudizio la società preponente, chiedendo il pagamento delle somme previste a titolo di patto di non concorrenza post – contrattuale, per il biennio successivo alla risoluzione del rapporto.

La società, da un lato sosteneva di aver già corrisposto tali somme forma provvigionale durante la collaborazione e, dall’altro, dichiarava violato il patto di non concorrenza, con conseguente richiesta di pagamento di una penale.

L’agente affermava, a sua volta, la nullità del patto per carenza di specifica approvazione scritta, dichiarando la natura vessatoria di tale clausola.

La Cassazione, chiamata ad esprimersi sul punto, ha ribadito che il contratto di agenzia per sua natura è fondato su un vincolo fiduciario e rapporto specifico tra le parti, strutturandosi in un accordo che non è riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, ma nel concreto solo agli agenti.

Proprio in considerazione di ciò, secondo la Corte (Cass. civ n. 1143/2022), il patto di non concorrenza si sottrae all’applicazione della disciplina relativa ai contratti cd. per adesione, ossia quelli che, riferendosi ad una serie indefinita di rapporti, vengono conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti da un contraente.

La Corte conclude quindi affermando che se il patto è redatto con riferimento ad un singolo specifico negozio – come nel caso che ci coinvolge - con possibilità di modifica per entrambe le parti in ragione delle loro esigenze, viene meno la necessità di specifica sottoscrizione, non sussistendo uno squilibrio nel rapporto contrattuale.

 Per ulteriori informazioni scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

avv. Martina Pasetto