Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 835 dello scorso 8 aprile 2021, si è  pronunciato in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla privacy.

Nel caso di specie, una struttura sanitaria aveva pubblicato sul proprio Albo Pretorio Online di una delibera autorizzativa del rimborso delle spese sostenute da una paziente, da cui emergevano suoi dati particolari quali le patologie di cui era affetta, i trattamenti eseguiti per un concepimento medicalmente assistito, e le coordinate necessarie per l’accredito dei rimborsi.

Detta delibera era rimasta pubblicata per ventiquattro ore e veniva poi rimossa dalla struttura ospedaliera.

In considerazione di quanto sopra, la paziente aveva citato in giudizio l’ Ente per violazione del proprio diritto alla Privacy, affermando che detta  divulgazione di informazioni personali e sensibili le avrebbe causato uno stato di disagio, ansia ed insicurezza, con lesione della propria serenità, affermando quindi il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito, quantificato dalla stessa in € 150.000.

Il Tribunale, chiamato ad esprimersi, ha affermato che la divulgazione delle informazioni sensibili della paziente era avvenuta in modo illegittimo, non essendovi una disposizione di legge che giustificasse tale condotta, né  tantomeno un interesse pubblico rilevante alla loro diffusione.

Ciò premesso, secondo il Tribunale, il danno recato recato all’attrice, da inquadrare nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale, doveva essere inteso in termini unitari ed è stato un quindi liquidato in via equitativa in misura pari a complessivi €10.000.

Dalla deposizione testimoniale resa dalla madre dell’attrice è infatti emerso che  lo stato di profonda frustrazione, pur particolarmente intenso all’inizio della vicenda, è successivamente venuto a cessare.

 

Per informazioni scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

avv. Martina Pasetto