La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 11626/2020, si è di recente pronunciata affermando l’applicabilità del D.lgs. 231/2001 anche ad imprese estere che non abbiano sedi in Italia.

Il caso era relativo ad accuse di corruzione in un procedimento giudiziario. Nello specifico, il coadiutore di una procedura fallimentare aveva ricevuto somme di denaro da soggetti che agivano per conto di società di diritto straniero al fine di favorire queste ultime nell’acquisizione di beni dell’azienda fallita. Per questo le società estere erano state accusate dell’illecito cosi come previsto dal d.lgs. 231/2001.

La Corte ha affermato il principio secondo cui un ente è assoggettato alla legge italiana penale, indipendentemente dalla nazionalità e dal luogo della sede legale e a prescindere dalla presenza nel Paese di appartenenza di norme che disciplinino la stessa materia in modo analogo.

Per tali ragioni, una persona giuridica, benché non abbia sede in Italia, può essere chiamata a rispondere dell’illecito 231/2001commesso in Italia.

 

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