La Corte di Cassazione con una sentenza dello scorso aprile ha affrontato il tema della validità di alcune clausole che consentivano al preponente di modificare unilateralmente il contratto di agenzia ovvero di modificare la base di calcolo per la determinazione delle provvigioni a favore dell’agente.
Nel caso di specie il contratto di agenzia prevedeva il diritto dell’agente di ricevere le provvigioni calcolate sul fatturato, “al netto degli sconti”, sconti che potevano tuttavia essere concessi al cliente ad insindacabile giudizio del preponente (senza indicazione dei possibili destinatari e senza indicazioni quantitative) riducendo la base di calcolo per le provvigioni.
La Corte di Cassazione, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, ha sottolineato che nel contratto di agenzia è sì possibile prevedere clausole che consentano modificazioni unilaterali ma solo a condizione che siano predeterminate attraverso caratteristiche intrinseche o limiti ben definiti che consentano una corretta formazione del consenso e l’osservanza dei principi di buona fede e correttezza.
Nel caso esaminato, i Giudici hanno invece ritenuto che tali clausole consentivano alla preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo per la misura delle provvigioni, con ciò rendendo non determinato e non determinabile l’oggetto del contratto.
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